La Carta Nazionale è il documento che contiene principi, metodi e norme, al quale tutti i centri di aiuto telefonico facenti parte l’Associazione Nazionale TELEFONO AMICO ITALIA fanno riferimento per la loro attività.
FINALITÀ:
ll servizio di aiuto telefonico viene svolto da gruppi che, attraverso la disponibilità, l’amicizia piena e disinteressata, si prefiggono di dare a tutti, in qualunque momento del giorno e della notte, la possibilità di trovare una persona aperta all’ascolto e al dialogo e pronta a venire incontro alle tensioni ne momento stesso in cui sorgono.
PRINCIPI:
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- Art. 1 – È riconosciuta una assoluta parità tra chi chiama e chi ascolta.
- Art. 2 – Si afferma l’assoluto rispetto dell’uomo nella sua totalità e nell’interezza della sua problematica, non proponendo risposte risolutive ai problemi ascoltati, quanto piuttosto mirando a metterlo nella condizione di operare liberamente le proprie scelte. Il servizio non sarà influenzato da pressioni di qualsiasi natura e sarà di conseguenza aconfessionale ed apartitico.
- Art. 3 – È garantita la completa libertà d’iniziativa dell’appellante, consistente nel suo diritto di iniziare e concludere il colloquio ogniqualvolta lo desideri, rinunciando l’ascoltante a indirizzare e condurre il dialogo.
- Art. 4 – Deve essere salvaguardato l’anonimato di chi chiama e di chi ascolta: ciò anche per consentire all’appellante una apertura ed uno sfogo totali.
METODI:
Art. 1 – I membri del Centro saranno selezionati preferibilmente tra i giovani, attraverso corsi di preparazione. Questi dovranno essere sufficientemente lunghi perché:
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- si possa verificare la serietà dell’impegno del candidato al servizio
- il candidato possa sviluppare la sua apertura e disponibilità verso gli altri e gli sia possibile conoscere e farsi conoscere dagli altri:
- il candidato maturi la capacità di vivere in una comunità corresponsabilmente, comunità di cui sarà espressione durante l’espletamento del servizio.
Art. 2 – Alla preparazione e formazione dei nuovi volontari provvede il Gruppo attraverso una serie di incontri, nei quali vengono focalizzati i valori dell’uomo, favorendo un riesame personale di vita, in quanto l’atteggiamento che si assumer‡ stando al telefono deve diventare costume di vita.
Art. 3 – Tutti i volontari del Centro cureranno reciprocamente la loro formazione per tutta la permanenza nel servizio.
Art. 4 – Il Centro può avere degli specialisti a disposizione:
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- membri o non del Centro;
- retribuiti o meno;
- eventualmente chiamati, se le circostanze lo richiedano, al diretto ascolto telefonico, nonchè alla selezione e formazione dei membri.
Art. 5 – L’iniziativa della chiamata telefonica Ë presa esclusivamente dall’appellante, il quale è libero di mantenere, interrompere, ristabilire il contatto.
Art. 6 – Di regola il rapporto con l’appellante deve concludersi nell’arco della telefonata, che solo in casi eccezionali concordati col gruppo – e in ogni caso su richiesta dell’appellante – potrà avere sviluppi successivi.
Art. 7 – Il servizio deve tendere alle 24 ore su 24, nell’intento di essere disponibili all’ascolto in modo continuativo e procurando di evitare il rinvio del contatto telefonico a momento diverso da quello in cui il bisogno dell’appellante si Ë creato.
Art. 8 – E’ norma categorica di ogni membro del Centro il rispetto del più assoluto segreto su tutto quanto investe il servizio, sia sui contenuti delle telefonate, sia sulla organizzazione interna.
Tale impegno resta valido anche dopo la cessazione dell’appartenenza al gruppo.
Art. 9 – Volontariato gratuito a garanzia della freschezza del servizio e ad evitare che il volontario ascoltante cada nella professionalità specialistica.
Art. 10 – Nessuno obbligo finanziario o di altra natura verrà imposto a chi chiama.
Art. 11 – I volontari ascoltanti dovranno essere scelti soprattutto in funzione della loro capacità a impegnarsi nel servizio, ad essere disponibili e a stabilire un rapporto di parità con chi chiama, non condizionati da alcuna mentalità benefica.
Art. 12 – Di ogni telefonata, e del suo eventuale sviluppo, si conserveranno dati statistici, per consentire al gruppo di seguire l’andamento del Centro e dei suoi membri.
Art. 13 – Tutti i componenti dei Centri si impegnano ad osservare i principi e i metodi contenuti nella presente Carta Nazionale e nelle Norme Internazionali.
Torino, 2 e 3 febbraio 1974